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Normativa

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, limitatamente alle parole “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”.

La Corte ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 del medesimo articolo nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come previsto in tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna.

La Corte ha dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza nei giudizi principali, le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, comma 3, e 14, commi 1 e 4.

dal Palazzo della Consulta,1 aprile 2009

 

Sentenza depositata il giorno 8 maggio, pubblicata in G.U. il giorno 13 maggio 2009


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Dal 10 marzo 2004, in Italia è entra in vigore la legge numero 40 sulla fecondazione assistita.


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30 aprile '08 -Legge 40, le nuove linee guida sulla procreazione medicalmente assistita

Il Ministro Livia Turco: "Aggiornamento nel segno della rigorosa applicazione della legge, della responsabilità verso gli operatori e per una piena tutela della salute della donna e del nascituro"
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la dichiarazione del Ministro e il confronto tra i testi del 2008 e del 2004